Art. 487 — Forma dei provvedimenti del giudice

Salvo che la legge disponga altrimenti , i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati con ordinanza , che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto esecuzione.Per le ordinanze del giudice dell’esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell’articolo 186 [287, 617].