L’espropriazione è diretta da un giudice . ùLa nomina del giudice dell’esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione .[Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente] .Si applicano al giudice dell’esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175 .