Art. 481 — Cessazione dell’efficacia del precetto

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione[491, 502, 606, 608, 612] .Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627 .


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