Art. 473 bis 67 — Sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare

La sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell’articolo 174 del Codice Civile, dall’altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell’articolo 176 del codice civile, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.