Art. 473 bis 57 — Revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione

Per la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.Coloro che avevano diritto di promuovere l’interdizione e l’inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.