Art. 473 bis 55 — Capacità processuale dell’interdicendo e dell’inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio

L’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del Codice Civile.Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d’ufficio.