Art. 473 bis 43 — Mediazione familiare

È fatto divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all’articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all’articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa.Il mediatore interrompe immediatamente il percorso di mediazione familiare intrapreso, se nel corso di esso emerge notizia di abusi o violenze.