La trattazione dell’appello è collegiale.All’udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all’esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all’udienza.Il giudice dell’appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473 bis 15 e 473 bis 22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.
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