Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l’appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all’appellato.Tra la data di notificazione all’appellato e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all’estero, il termine di cui al secondo comma è elevato a centocinquanta giorni.Il presidente acquisisce d’ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all’articolo 473 bis 12, terzo comma.
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