Art. 473 bis 28 — Decisione della causa

Il giudice, esaurita l’istruzione, fissa davanti a sé l’udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
All’udienza la causa è rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.