Art. 473 bis 26 — Nomina di un esperto su richiesta delle parti

Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare ai sensi dell’articolo 68 uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, o al di fuori dell’albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.Il giudice individua gli obiettivi dell’attività demandata all’ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l’ausiliario deposita una relazione sull’attività svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell’incarico conferito, l’ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.