Il collegio nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni [disp. att. 145, 146]. In tal caso con la stessa ordinanzapuò adottare i provvedimenti di cui all’articolo 423.Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza .
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