Art. 418 — Notificazione della domanda riconvenzionale

Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell’articolo 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria , a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell’articolo 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell’udienza.Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l’udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.Il decreto che fissa l’udienza deve essere notificato all’attore, a cura dell’ufficio, unitamente alla memoria difensiva entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato .Tra la data di notificazione all’attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all’estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.