Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza , dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione , circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare [disp. att. 74].
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.