Art. 408 — Decisione

Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria di due euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace , [di lire quattromila se è del pretore] di due euro se è del tribunale e di due euro in ogni altro caso [disp. att. 127].