Art. 364 — [Deposito per il caso di soccombenza] [ABROGATO]

[Il ricorso deve essere preceduto dal deposito, per il caso di soccombenza, di lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, di lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, di lire tremila in ogni altro caso.È sufficiente un solo deposito quando più parti ricorrono con lo stesso atto contro una o più parti, anche se per motivi diversi.Non è richiesto deposito:1. per i ricorsi di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 362;2. per i ricorsi nell’interesse dello Stato e per quelli proposti a norma dell’articolo 368;3. per i ricorsi, nell’interesse delle persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio per il giudizio di cassazione;4. per i ricorsi relativi a controversie del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie;5. negli altri casi indicati dalla legge.]