Art. 338 — Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

L’estinzione del procedimento di appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata , salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto .