Art. 322 — Conciliazione in sede non contenziosa

L’istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta anche verbalmente al giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo I, del libro I .Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell’articolo 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace.Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata [215]riconosciuta in giudizio.


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