Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione.Se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale a norma dell’articolo 185, ultimo comma.Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace procede ai sensi dell’articolo 281 duodecies, commi secondo, terzo e quarto, e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione.[omissis]I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio [168 c.p.c.] ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.


Commenti

Lascia un commento