Art. 313 — Querela di falso

Se è proposta querela di falso [221 c.p.c. ss.], [il pretore o] il giudice di pace , quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento . Può anche disporre a norma dell’articolo 225, secondo comma .