L’estinzione del processo non estingue l’azione [2945 c.c.] .L’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo e le pronunce che regolano la competenza .Le prove raccolte sono valutate dal giudice a norma dell’articolo 116 secondo comma .Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate .
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