Nei casi previsti negli articoli precedenti la costituzione per proseguire il processo può avvenire all’udienza o a norma dell’articolo 166 . Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza , al presidente del tribunale la fissazione dell’udienza. Il ricorso e il decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante .
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