Art. 301 — Morte o impedimento del procuratore

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso .In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299 .Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia [85 c.p.c.] ad essa .