Art. 292 — Notificazione e comunicazione di atti al contumace

L’ordinanza che ammette l’interrogatorio o il giuramento , e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza .Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l’apposizione del visto del cancelliere sull’originale [111 disp. att.].Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione [137 c.p.c.] o comunicazione [136 c.p.c.].Le sentenze sono notificate alla parte personalmente .