Art. 290 — Contumacia dell’attore

Nel dichiarare la contumacia dell’attore a norma dell’articolo 171 ultimo comma , il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell’articolo 187 , altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue .