Art. 286 — Notificazione nel caso d’interruzione

Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio .Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente .