Art. 278 — Condanna generica. Provvisionale

Quando è già accertata la sussistenza di un diritto , ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte , può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione .In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, può altresì condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova .