Art. 273 — Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa

Se più procedimenti relativi alla stessa causa [39 c.p.c.] pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio , ne ordina la riunione .Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per la stessa causa pende procedimento davanti ad altro giudice o ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti , ordina con decreto la riunione, determinando la sezione o designando il giudice davanti al quale il procedimento deve proseguire.