Il collegio può ammettere il creditore a determinare con giuramento [2736 n. 2 c.c.] le somme a lui dovute, se la parte tenuta al rendiconto non lo presenta [263 c.p.c.] o rimane contumace [171, 290 ss. c.p.c.] . Si applica in tal caso la disposizione dell’articolo 241 .Il collegio può altresì ordinare a chi rende il conto di asseverare con giuramento le partite per le quali non si può o non si suole richiedere ricevuta; ma può anche ammetterle senza giuramento, quando sono verosimili e ragionevoli .