Art. 264 — Impugnazione e discussione

La parte che impugna il conto deve specificare le partite che intende contestare . Se chiede un termine per la specificazione, il giudice istruttore fissa un’udienza per tale scopo.Se le parti, in seguito alla discussione, concordano nel risultato del conto, il giudice provvede a norma del secondo comma dell’articolo precedente .In ogni caso il giudice può disporre, con ordinanza non impugnabile, il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso [109 disp. att.] .