Art. 262 — Poteri del giudice istruttore

Nel corso dell’ispezione o dell’esperimento il giudice istruttore può sentire testimoni per informazioni e dare i provvedimenti necessari per l’esibizione della cosa o per accedere alla località [94 disp. att.].Può anche disporre l’accesso in luoghi appartenenti a persone estranee al processo , sentite se è possibile queste ultime, e prendendo in ogni caso le cautele necessarie alla tutela dei loro interessi.