Art. 259 — Modo dell’ispezione

All’ispezione procede personalmente il giudice istruttore , assistito, quando occorre, da un consulente tecnico [61 c.p.c. ss.] , anche se l’ispezione deve eseguirsi fuori della circoscrizione del tribunale, tranne che esigenze di servizio gli impediscano di allontanarsi dalla sede . In tal caso delega il giudice istruttore del luogo a norma dell’articolo 203.