Art. 256 — Rifiuto di deporre e falsità della testimonianza

Se il testimone, presentandosi, rifiuta di giurare o di deporre senza giustificato motivo , o se vi è fondato sospetto che egli non abbia detto la verità o sia stato reticente , il giudice istruttore lo denuncia al pubblico ministero , al quale trasmette copia del processo verbale. [Il giudice può anche ordinare l’arresto del testimone] .