Art. 251 — Giuramento dei testimoni

I testimoni sono esaminati separatamente .Il giudice istruttore ammonisce il testimone sulla importanza religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e legge la formula: «consapevole della responsabilità che con il giuramento assumete davanti a Dio, se credente , e agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità». Quindi il testimone, in piedi, presta il giuramento pronunciando le parole: «Lo giuro» .