Art. 244 — Modo di deduzione

La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti , formulati in articoli separati , sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata .[La parte contro la quale la prova è proposta, anche quando si oppone all’ammissione, deve indicare a sua volta nella prima risposta le persone che intende fare interrogare e deve dedurre per articoli separati i fatti sui quali debbono essere interrogate] .[Il giudice istruttore, secondo le circostanze, può assegnare un termine perentorio alle parti per formulare o integrare tali indicazioni] .