Art. 233 — Deferimento del giuramento decisorio

Il giuramento decisorio [2736 c.c.] può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore , con dichiarazione fatta all’udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte .Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico .


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