Art. 227 — Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela

L’esecuzione delle sentenze previste nell’articolo precedente non può aver luogo prima che siano passate in giudicato .Se non è richiesta dalle parti, l’esecuzione è promossa dal pubblico ministero a spese del soccombente con l’osservanza, in quanto applicabili, delle norme dell’articolo 481 c.p.p. .