Il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso , ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull’originale o sulla copia che ne tiene luogo; condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a due euro e non superiore a venti euro .Con la sentenza che accerta la falsità il tribunale, anche d’ufficio, dà le disposizioni di cui all’art. 537 del c.p.p..
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