Art. 212 — Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia [2714 c.c.] anche fotografica o un estratto autentico [2718 c.c.] del documento .Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri [2711 c.c.] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato , può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.