Art. 191 — Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell’articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza , nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nella quale il consulente deve comparire [22 disp. att.] .Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone .