Art. 179 — Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

Se la legge non dispone altrimenti [54, 67, 220 c.p.c.] le condanne a pena pecuniaria previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza [134, 176 c.p.c.] del giudice istruttore .L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato , il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo [177 n. 3 c.p.c.] con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata. Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.