Art. 178 — Controllo del collegio sulle ordinanze

Le parti, senza bisogno di mezzi d’impugnazione, possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell’articolo 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile [80 bis disp. att.] .L’ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l’estinzione del processo è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio .Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.Il reclamo è presentato con semplice dichiarazione nel verbale d’udienza, o con ricorso al giudice istruttore.Se il reclamo è presentato in udienza, il giudice assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano, il termine per la comunicazione di una memoria, e quello successivo per la comunicazione di una replica. Se il reclamo è proposto con ricorso, questo è comunicato a mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme col decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un termine per la comunicazione dell’eventuale memoria di risposta [112 bis disp. att.]. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro i quindici giorni successivi .(omissis) .