Art. 176 — Forma dei provvedimenti

Tutti i provvedimenti del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti , hanno la forma dell’ordinanza.Le ordinanze pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi; quelle pronunciate fuori dell’udienza sono comunicate a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi (omissis) .