Art. 174 — Immutabilità del giudice istruttore

Il giudice designato è investito di tutta l’istruzione della causa e della relazione al collegio.Soltanto in caso di assoluto impedimento o di gravi esigenze di servizio può essere sostituito con decreto del presidente [79 disp. att.]. La sostituzione può essere disposta, quando è indispensabile, anche per il compimento di singoli atti .