Art. 169 — Ritiro dei fascicoli di parte

Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria [77 disp. att.]; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga .Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale .