Art. 163 bis — Termini per comparire

Tra il giorno della notificazione della citazione [148, 163 c.p.c.] e quello dell’udienza di comparizione [164, 183 c.p.c.] debbono intercorrere termini liberi non minori di centoventi giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.[omissis]Se il termine assegnato dall’attore eccede il minimo indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi [166 c.p.c.] prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di quest’ultimo termine, l’udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall’attore . Il presidente provvede con decreto, che deve essere comunicato dal cancelliere all’attore, almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza fissata dal presidente [70, 70 bis disp. att.]. In questo caso i termini di cui all’articolo 171 ter decorrono dall’udienza così fissata.