Art. 133 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’ha pronunciata [disp. att. 15, 64, 120] .Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [disp. att. 135] . La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’ art. 325.[L’avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l’avviso.].