La sentenza reca l’intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano» . Essa deve contenere:
1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata ;
2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori ;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti ;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [disp. att. 118] ;
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [disp. att. 119] .
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento; se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l’impedimento .
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