L’udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio [disp. att. 54, 113] .Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo [disp. att. 84] regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127 bis e 127 ter, che l’udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.
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