Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana , il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente [122].
Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana , il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo precedente [122].
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